WHISTLEBLOWING
Canali, procedure e presupposti di segnalazioni interne ed esterne dei whistleblowers (art. 5 decreto “Whistleblowing”)
Il d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (decreto “Whistleblowing”) ha recepito in Italia la dir. (UE) 2019/1937, in materia di protezione delle persone che segnalano informazioni sulla violazione di specifiche norme del diritto dell’Unione europea o di norme del diritto nazionale, di cui siano venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente. Le nuove norme hanno lo scopo di introdurre un particolare regime di tutela a favore di specifiche categorie di soggetti che segnalano fatti o informazioni relative a possibili illeciti e che, per tale motivo, possono incorrere nel rischio di essere oggetto di atti di ritorsione.
Ai sensi dell’art. 5 del decreto “Whistleblowing” si riportano le indicazioni relative ai presupposti per la presentazione di una segnalazione, alle procedure previste per la gestione delle segnalazioni ed ai canali di segnalazione interni ed esterni utilizzabili.
Presupposti
Le misure di protezione previste dal decreto “Whistleblowing” si applicano ai soggetti che segnalano violazioni commesse o che potrebbero essere commesse, nonché condotte dirette ad occultarle, di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, a condizione che:
Violazioni del diritto UE
In ogni caso le disposizioni del decreto “Whistleblowing” non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale attinente esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro ovvero al proprio rapporto di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro) nonché negli ulteriori casi previsti dall’art. 1, co. 2 e 3 dello stesso decreto.
In nessun caso verranno prese in considerazione le segnalazioni aventi ad oggetto esclusivamente doglianze o lamentele di carattere personale, né quelle fondate su meri sospetti o voci.
Chi può segnalare e quali sono i soggetti protetti
Possono effettuare una segnalazione: lavoratori dipendenti della Società STIE S.p.A. e lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti della Società, lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti pubblici/privati fornitori di beni/servizi presso la Società, volontari, tirocinanti, azionisti e soggetti con funzione di direzione, amministrazione e controllo anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
Le misure di protezione previste dal decreto “Whistleblowing” (Capo III) si applicano, oltre che ai soggetti segnalanti, anche:
alle persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e che operano nel medesimo contesto lavorativo di questi, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (c.d.
“facilitatori”);
alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
agli enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
Canali di segnalazione interna
La Società STIE S.p.A. mette a disposizione dei segnalanti i seguenti canali di segnalazione interna, attraverso cui è possibile effettuare segnalazioni:
Attraverso la piattaforma informatico è possibile trasmettere una segnalazione, anche anonima, previa presa visione dell’“Informativa Privacy”, pubblicata nella stessa sezione del sito internet aziendale dedicata al “Whistleblowing”.
La gestione del canale di segnalazione è affidata al Data Protection Officer (DPO).
La Procedura per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni è disponibile nella sezione dedicata al Whistleblowing del sito internet aziendale www.stie.it.
Come fare la segnalazione
La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e riportare:
E’ utile che la segnalazione riporti altresì:
Le segnalazioni anonime, ossia prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, verranno prese in considerazione e trattate come segnalazioni ordinarie per ulteriori verifiche qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione.
Ricezione verifica e istruttoria delle segnalazioni
Il Gestore della segnalazione riceve le segnalazioni, le analizza, ne verifica la procedibilità ed ammissibilità e svolge le attività istruttorie. Nell’ambito delle proprie attività di verifica e indagine, il gestore delle segnalazioni mantiene interlocuzione con la persona segnalante e può richiedere, se necessario, ulteriori integrazioni alla segnalazione.
Entro sette giorni dalla ricezione, sarà dato un avviso di ricevimento della segnalazione ed entro 3 mesi da tale avviso verrà fornito un riscontro sul seguito che viene dato o si intende dare alla segnalazione.
STIE si impegna a gestire le segnalazioni nel rispetto dei criteri di massima riservatezza, in conformità con le normative in materia di protezione dei dati personali e con modalità idonee a tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante, dei facilitatori e degli altri soggetti sopraindicati che beneficiano delle misure di protezione previste dal decreto “whistleblowing” e in modo da evitare ogni indebita circolazione di informazioni personali all’interno e all’esterno della Società.
Non sono consentiti né tollerati atti o comportamenti ritorsivi personali o professionali, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.
Canale di segnalazione esterno
Il segnalante può ricorrere al canale di segnalazione esterno istituito dall’ANAC, disponibile al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing, qualora sussistano i seguenti presupposti:
Il segnalante può anche effettuare una divulgazione pubblica delle informazioni sulle violazioni di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. La divulgazione pubblica è possibile per il segnalante solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni stabilite dallo stesso decreto, ossia:
Al segnalante che divulghi violazioni sono assicurate le tutele previste dal decreto “Whistleblowing”, salvo la tutela della riservatezza se il segnalante rivela volontariamente la propria identità.